Concorso ordinario per la scuola secondaria: requisiti e abilitazioni

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Partecipare al concorso ordinario per la scuola secondaria è uno dei modi per poter insegnare nel ciclo di istruzione che segue la scuola primaria. Per i posti comuni è previsto lo svolgimento di due prove scritte e di una prova orale, mentre i posti a sostegno richiedono lo svolgimento di una prova scritta e di una prova orale. Tutti coloro che figurano nel novero dei vincitori ottengono abilitazione più ruolo; chi supera le prove ma non rientra nel novero dei posti disponibili per la sua classe di concorso ottiene l’abilitazione; chi non supera le prove, infine, dovrà intraprendere percorsi alternativi per poter essere abilitato all’insegnamento. Vediamo quali sono ora i requisiti per accedere alle prove concorsuali.

I requisiti per il concorso ordinario per la scuola secondaria

Dopo la firma apposta nella giornata di martedì 29 ottobre dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il discusso decreto scuola è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. All’interno di tale decreto ci sono anche modalità e requisiti per i concorsi ordinari e straordinari di scuola secondaria.

In particolar modo, per i posti comuni, al concorso ordinario per la scuola secondaria possono partecipare tutti i candidati in possesso di:

  • 24 CFU. Il candidato dovrà diimostrare di essere in possesso di 24 crediti formativi universitari in “discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche”.
  • Laurea magistrale anche senza abilitazione. Il candidato dovrà essere in possesso di titolo di studio magistrale o, in alternativa, diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure ancora altri titoli equipollenti ed equiparati.

Per quanto concerne i posti per il sostegno, oltre ai punti richiesti per i posti comuni, i candidati dovranno anche avere la specializzazione sul sostegno.

Infine, fino all’anno scolastico 2024/2025, gli insegnanti tecnico-pratici (ITP) potranno sostenere le prove concorsuali con il solo diploma (tabella B del DPR 19/2016 modificato dal Decreto 259/2017) e senza l’obbligo di ottenimento dei 24 crediti formativi universitari.

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Luca Parigi

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