Studenti ucraini ammessi anche con insufficienze: arriva l’ordinanza del Ministero

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Gli studenti ucraini potranno essere anche ammessi con insufficienze. A prevederlo è un’ordinanza ministeriale in arrivo contenenti le indicazioni in merito. Il documento è previsto dall’art. 46  “Valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento degli esami di Stato degli studenti ucraini” del decreto legge n. 50. Su questa disposizione c’è anche il parere favorevole del Consiglio Superiore per la Pubblica Istruzione.

Studenti ucraini ammessi anche con insufficienza in qualche materia

Gli articoli 2 e 3 dell’ordinanza in arrivo dispongono sulle valutazioni degli studenti ucraini nel primo e nel secondo ciclo di istruzione.

L’art. 2 include le indicazioni per la valutazione nel primo ciclo di istruzione, per le classi non terminali:

“La valutazione finale degli apprendimenti degli alunni ucraini di cui all’articolo 1, comma 1 è effettuata collegialmente, in sede di scrutinio finale, dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe, in riferimento all’eventuale Piano didattico personalizzato (PDP) predisposto, tenendo conto dell’impatto psicologico e del livello delle competenze linguistico comunicative nella lingua italiana degli alunni, nonché della complessità del processo di apprendimento maturato nel contesto della guerra e della conseguente emergenza umanitaria.

In deroga all’art.2 del Decreto legislativo e all’art. 3 dell’Ordinanza valutazione primaria, qualora i docenti contitolari della classe ovvero del consiglio di classe non abbiano elementi sufficienti per la valutazione degli apprendimenti in ciascuna disciplina, la valutazione finale è espressa attraverso un giudizio globale sul livello di sviluppo degli apprendimenti, sull’acquisizione delle prime competenze linguistico-comunicative in lingua italiana, sul grado di socializzazione e di partecipazione alle attività didattiche.”

All’art. 3 le disposizioni per la valutazione nel secondo ciclo di istruzione, per le classi non terminali:

“La valutazione finale degli apprendimenti degli studenti ucraini di cui all’articolo 1, comma 1 che frequentano classi non terminali nel secondo ciclo di istruzione è effettuata collegialmente, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, anche in riferimento all’eventuale Piano didattico personalizzato (PDP) predisposto, tenendo conto dell’impatto psicologico e del
livello delle competenze linguistico-comunicative nella lingua italiana degli studenti, nonché della complessità del processo di apprendimento maturato nel contesto della guerra e della conseguente emergenza umanitaria.”

In deroga alle disposizioni di cui all’art. 4, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, qualora i docenti del consiglio di classe non abbiano elementi sufficienti per la valutazione degli apprendimenti in ciascuna disciplina, e/o le valutazioni risultino insufficienti, gli studenti di cui al comma 1 sono comunque ammessi alla classe successiva.

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Luca Parigi

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