A luglio 2022 i docenti neoassunti dalle graduatorie provinciali per le supplenze dovranno sostenere la prova disciplinare. La predetta prova consiste sostanzialmente in un colloquio “apripista” al contratto a tempo indeterminato dell’anno prossimo. A tale riguardo, il contratto di lavoro di coloro che risulteranno idonei sarà trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dalla data del 1° settembre 2021, nello stesso istituto scolastico presso il quale hanno prestato servizio a tempo determinato. Vediamo invece cosa possono comportare un giudizio di inidoneità o l’assenza alle prove.
Giudizi di idoneità e inidoneità della prova disciplinare
A sostenere la prova disciplinare sono i docenti neoassunti dalle GPS, ai sensi dell’art. 59, co. 4, del decreto-legge n. 73 del 2021, che superano l’anno di prova.
Come detto nell’introduzione, un eventuale giudizio di idoneità porterà alla trasformazione del contratto di lavoro dei docenti da tempo determinato e indeterminato.
Il giudizio di inidoneità, invece, originerà la decadenza dalla procedura e l’impossibilità della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
In questo ultimo caso il servizio prestato nell’anno scolastico 2021/2022 varrà quale servizio a tempo determinato.
Se il candidato dovesse risultare assente alla prova disciplinare per la data fissata senza aver addotto un giustificato motivo sarà parimenti giudicato inidoneo.