In tema di riscaldamento a scuola i termosifoni all’interno degli edifici scolastici potranno essere accesi dal 22 ottobre 2022 alla temperatura massima di 19°. A tale riguardo il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha posto la sua firma sul Decreto che disciplina le nuove modalità di esercizio degli impianti termici alimentati con gas naturale e che fissa la diminuzione di un grado per il prossimo inverno. Tutto ciò è anche previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale. In base al decreto il dicastero competente comunica che “Il periodo di accensione degli impianti è ridotto di un’ora al giorno e il periodo di funzionamento della stagione invernale 2022-2023 è accorciato di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 la data di fine esercizio”.
Uso dei termosifoni Autunno/Inverno 2022/23: esenzioni e periodi di accensione
Le riduzioni descritte prima in merito all’accensione dei termosifoni nel periodo Autunno/Inverno 2022/23 non saranno applicate per questi specifici ambiti:
- Luoghi di cura quali ospedali e cliniche
- Asili nido e scuole materne
- Piscine, saune e siti simili
- Edifici sedi di attività industriali, artigianali e simili
- Edifici provvisti di impianti alimentati con energie rinnovabili
Riguardo alle ore giornaliere e al periodo di accensione, il Piano Nazionale stabilisce l’accensione dei termosifoni con le seguenti modalità orarie e temporali:
✓ Zona A: 5 ore al giorno dall’8 dicembre 2022 al 7 marzo 2023;
✓ Zona B: 7 ore al giorno dall’8 dicembre 2022 al 23 marzo 2023;
✓ Zona C: 9 ore al giorno dal 22 novembre 2022 al 23 marzo 2023;
✓ Zona D: 11 ore giornaliere dall’8 novembre 2022 al 7 aprile 2023;
✓ Zona E: 13 ore al giorno dal 22 ottobre 2022 al 7 aprile 2023;
✓ Zona F: non sono previste limitazioni.