Domande ATA per part time fino al 15 marzo 2023

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Le domande ATA per il part time possono essere presentate fino alla data del 15 marzo 2023. L’orario di lavoro del nuovo stato di servizio non dovrà essere minore di 18 ore settimanali. A presentare l’istanza può essere il personale ATA di ruolo, ovvero i lavoratori del personale statale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e dei conservatori ed accademie, con l’esclusione dei responsabili amministrativi, di cui all’articolo 52, 1° comma del C.C.N.L (OM 446/97).

Cosa deve contenere la domanda

La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro per il personale ATA da tempo pieno a part time deve essere presentata, attraverso il Capo di istituto, al Provveditorato agli studi della provincia in cui il richiedente sta prestando servizio.

La domanda, redatta in carta semplice, deve includere:

• nome, cognome e luogo e data di nascita;
• profilo professionale e sede di titolarità.
• esplicita richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time;
• la tipologia di lavoro a tempo parziale e la durata della prestazione lavorativa richiesta secondo le indicazioni degli articoli 7, 8 e 9;

Nell’istanza devono essere anche dichiarati:

• l’anzianità complessiva di servizio di ruolo e non di ruolo riconosciuto o riconoscibile agli effetti della progressione di carriera;

• l’eventuale possesso di uno o più dei seguenti titoli di precedenza, previsti dall’art. 7, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 117/89, ulteriormente integrato dall’art. 1, comma 64, della legge n. 662/96, in ordine di priorità:

• portatori di handicap o di invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie;

• persone a carico per le quali è riconosciuto l’assegno di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18;

• familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psicofisica;

• figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola dell’obbligo;

• familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70 per cento, malati di mente, anziani non autosufficienti, nonché genitori con figli minori in relazione al loro numero;

• aver superato i sessanta anni di età ovvero aver compiuto venticinque anni di effettivo servizio;

• esistenza di motivate esigenze di studio, valutate dall’amministrazione di competenza.

Modalità di lavoro

Ai sensi dell’art. 52 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro nel quadro delle peculiari necessità organizzative delle istituzioni scolastiche ed al fine di assicurare la necessaria continuità giornaliera dei servizi amministrativi, tecnici e ausiliari delle medesime, il rapporto di servizio a tempo parziale si attua, di norma, secondo articolazioni su base settimanale, con riduzione della prestazione in tutti i giorni lavorativi, ovvero secondo articolazioni che prevedano la prestazione continuativa di 6 ore giornaliere per tre giorni settimanali, anche pomeridiane.

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Vincenzo Schirripa

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