Precari, per Docente Tecnico-Pratica supplenze reiterate: risarcita con 10 stipendi e 12.366 euro

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La reiterazione dei contratti a tempo determinato, e l’eventuale mancanza di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, è una pratica (ma sarebbe meglio definirla una piaga) che contribuisce ad ingrassare il fenomeno del precariato. Non di rado in sede di colloquio viene prospettato il percorso di collaborazione a 3 e a 6 mesi e poi, invece di essere assunto, un lavoratore viene allontanato invece di essere assunto. L’ultimo caso di cronaca che merita di essere conosciuto è quello di una docente tecnico-pratica alla quale venivano somministrati in modo continuativo contratti di supplenza.

Supplenze continuative: una docente tecnico-pratica risarcita con 12.366 euro

Il Tribunale di Modena ha risarcito con l’ammontare di 12.366 euro, equiparabili a “10 mensilità”, un’insegnante tecnico-pratica “inserita nelle graduatorie d’istituto” che ha “stipulato ben 8 contratti al 31 agosto a tempo determinato in assenza di ragioni sostitutive e, dunque, in relazione a posti vacanti e disponibili, nonché di aver stipulato altri contratti al 30 giugno”.

Secondo il parere del giudice, il risarcimento va applicato sulla base “dell’ultimo contratto a termine illegittimamente reiterato, alla luce dell’art. 32 citato e dell’art. 8 della l. 604/66, in considerazione dell’anzianità di servizio, da considerarsi nella fattispecie de qua come complessiva durata di tale abusiva reiterazione”.

Oltre a quanto detto sopra, lo Stato deve anche garantire all’insegnante in questione l’inquadramento stipendiale maggiore come se fosse un docente immesso regolarmente in ruolo.

Il commento di Marcello Pacifico presidente Anief

Negli ultimi anni il sindacato Anief ha dimostrato a più riprese di essere una sigla molto attiva e operosa per la difesa dei diritti dei docenti precari.

Riguardo a questo caso il presidente dell’associazione sindacale, Marcello Pacifico, specifica quanto segue.

“Il Ministero viene condannato a pagare ai ricorrenti le differenze retributive dovute in ragione dell’anzianità di servizio da loro maturata nel periodo di precariato con i medesimi criteri previsti per i docenti assunti a tempo indeterminato, più gli interessi maturati. Si tratta di principio di non discriminazione che va adottato sempre e comunque, come il recupero degli scatti di anzianità e quindi il risarcimento congruo, migliaia di euro, l’abuso dei contratti a termine. Ecco perché invitiamo tutti coloro che hanno svolto supplenze per oltre 36 mesi a presentare ricorso con Anief con l’assistenza garantita dei nostri legali”.

La sentenza del Tribunale

Nell’ultima pagina della sentenza del Tribunale di Modena è possibile leggere quanto segue.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:

  1. Accerta l’abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati dalle parti e, per
    l’effetto,
  2. Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore, a
    pagare al ricorrente un’indennità risarcitoria pari a 10 mensilità dell’ultima retribuzione
    globale di fatto, oltre interessi legali e l’eventuale ulteriore somma spettante a titolo di
    differenza tra questi ultimi e l’eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria
    dalla maturazione delle singole differenze mensili al saldo;
  3. Accerta e dichiara il diritto di xxxxxxx al riconoscimento della medesima progressione
    stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel
    tempo, in relazione ai servizi non di ruolo prestati in ciascun anno, con applicazione della
    clausola di salvaguardia di cui al CCNL del 4 agosto del 2011 e, per l’effetto
  4. Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a favore del ricorrente le
    differenze retributive dovute sulla base del calcolo dell’anzianità di servizio che sarebbe
    maturata in costanza dei rapporti di lavoro a termine allo stesso modo di quella riconosciuta,
    in relazione ai medesimi periodi, al corrispondente personale di ruolo, nei limiti della
    prescrizione quinquennale e, dunque, quelle maturate dal 14.2.2012, al termine dell’anno
    scolastico 2020/2021, quantificate nell’importo di € 12.366,77, oltre interessi legali o, se
    maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 22 comma 36 l.n.724/1994, relativo ai
    crediti dei pubblici dipendenti, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo
    fino al saldo;
  5. Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore, al
    pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2800,00, oltre rimb. forf. IVA e CPA, da
    distrarsi ex art. 93 c.p.c.

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Vincenzo Schirripa

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