Mobilità Docenti 2024, invio domande dal 26 febbraio al 16 marzo: informazioni e modalità

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Per la Mobilità Docenti 2024 l’invio delle domande sarà possibile dal 26 febbraio al 16 marzo. Al riguardo, a stretto giro il Ministero dell’Istruzione e del Merito procederà al rilascio della nota dedicata e dell’Ordinanza che disciplinerà trasferimenti e passaggi del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2024/25, oltre che le modalità applicative del CCNI 2022/25 con l’Integrazione e modifica sottoscritta in data 21 febbraio 2024.

Date e tempistiche della Mobilità Docenti 2024/ 25

La presentazione delle domande di mobilità da parte dei docenti di ogni grado d’istruzione sarà possibile dal 26 febbraio al 16 marzo 2024.

Per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili il limite temporale è quello del 18 aprile 2024 mentre per la comunicazione delle domande di mobilità il termine ultimo è fissato al 23 aprile 2024.

La pubblicazione dei movimenti avverrà nella giornata del 17 maggio 2024.

Come inviare le domande di mobilità

Per quanto concerne le modalità di invio delle domande, le istanze volontarie di trasferimento e passaggio, da parte del corpo docente e ATA devono essere presentate tramite il portale Istanze Online.

Gli insegnanti che hanno intenzione di chiedere sia il trasferimento che il passaggio di ruolo devono presentare una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti, beninteso che il passaggio può essere richiesto per un unico ruolo.

La domanda di mobilità 2024 può essere presentata dai docenti che non hanno vincolo triennale di permanenza nella sede di assunzione  o che si vengano a trovare nelle condizioni previste dall’Integrazione apportata in data 21 febbraio.

Stiamo parlando delle seguenti categorie:

a) genitori di figlio di età minore di 12 anni; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
b) chi si trova nelle condizioni di cui agli art. 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 05/02/1992, n. 104;
c) chi fruisce dei riposi e permessi previsti dall’articolo 42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di morte, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di morte, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di morte, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30/03/1971, n.118.

I docenti che sono stati assunti a tempo indeterminato nell’anno scolastico 2023/24 con decorrenza giuridica dall’a.s. 2022/23 non hanno vincolo triennale.

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Vincenzo Schirripa

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