Le Supplenze Insegnanti 2024 stanno entrando nel vivo con i primi turni di algoritmo per l’assegnazione degli incarichi. Su questa tematica ricordiamo che chi rifiuta l’assegnazione di una cattedra a tempo determinato dallo scorrimento delle graduatorie non può partecipare agli interpelli. Al contrario possono prendere parte agli interpelli anche gli aspiranti insegnanti inclusi in GaE o GPS che non abbiano ricevuto proposte di nomina. Gli interpelli, come abbiamo avuto già modo di vedere varie volte, consistono in degli avvisi pubblicati dalle scuole che sono alla ricerca di corpo insegnante per determinate classi di concorso.
Incompatibilità tra interpelli e rinuncia all’incarico da graduatorie
Nel prologo abbiamo quindi visto che non possono candidarsi agli interpelli gli insegnanti destinatari di nomina a tempo determinato, anche se rifiutata.
La stessa impossibilità è da ritenersi allargata anche ai destinatari di un incarico per il ruolo da GPS sostegno prima fascia, inclusi coloro che lo hanno ottenuto tramite la mini call veloce.
A questo punto però emergono i seguenti dubbi: Il divieto di partecipare agli interpelli concerne solo le supplenze lunghe al 30 giugno/31 agosto o la sola classe di concorso per cui è stato rifiutato l’incarico?
A dipanare i dubbi è lo stesso testo dell’Ordinanza Ministeriale che recita:
“Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, commi 6 e 7, e dal comma 19 del presente articolo, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto le scuole pubblicano sul proprio sito istituzionale specifici avvisi finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell’abilitazione – per i posti di sostegno, della relativa specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili – o, in subordine, del titolo di studio; copia degli avvisi viene altresì inviata all’Ufficio scolastico territorialmente competente, che provvede alla pubblicazione sul proprio sito in un’apposita sezione. Non è consentito partecipare alla procedura a coloro che sono già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato. Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati sono soggetti ai vincoli previsti dalla presente ordinanza, ivi incluse le disposizioni di cui all’articolo 14.”
Da quanto scritto sopra non c’è distinzione tra supplenze lunghe e brevi: chi rifiuta un incarico di insegnamento a tempo determinato, di qualunque durata, non può partecipare agli interpelli.
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