Scopriamo gli orari di reperibilità e le possibili sanzioni in caso di assenza per le visite fiscali per docenti e ATA. Qualora siano assenti per ragioni di salute, infatti, insegnanti, collaboratori scolastici e assistenti amministrativi sono soggetti a possibili controlli secondo la normativa in essere. Le regole possono essere applicate per l’intera durata stabilita nel certificato medico, senza distinguo tra giorni feriali, sabato, domenica o eventuali festività.
Orari di reperibilità per le visite fiscali per docenti e ATA
Per ottemperare a una possibile visita fiscale il personale docente e ATA deve essere reperibile presso l’indirizzo comunicato all’INPS al momento dell’invio del certificato in queste fasce giornaliere:
- Mattina: dalle 10:00 alle 12:00;
- Pomeriggio: dalle 17:00 alle 19:00.
Le visite di controllo possono essere effettuate in qualsiasi giorno del periodo di malattia, indipendentemente dall’orario di servizio che viene prestato in presenza o dal calendario scolastico.
Possibili sanzioni per mancata reperibilità
Non farsi trovare al proprio domicilio al momento della visita fiscale può originare delle sanzioni correlate al numero di episodi di irreperibilità riscontrati:
- alla prima assenza non giustificata, sospensione dell’indennità fino a un massimo di 10 giorni, a decorrere dall’inizio della malattia;
- alla seconda assenza, decremento del 50% del trattamento economico per il periodo successivo;
- alla terza assenza, perdita totale dell’indennità di malattia dal giorno dell’ulteriore assenza.
Qualora un lavoratore non venga trovato in casa, il medico incaricato può lasciare un avviso per una visita ambulatoriale successiva.
La mancata presentazione a questo appuntamento viene equiparata a un secondo episodio di irreperibilità.
Casi di esonero dall’obbligo di reperibilità
Il decreto n. 206 del 17/10/2017 fissa specifiche situazioni in cui l’obbligo di reperibilità non viene applicato. L’esonero riguarda i seguenti stati sanitari:
- patologie che richiedono terapie salvavita;
- menomazioni riconducibili a causa di servizio, comprese nelle prime tre categorie della Tabella A del DPR 834/1981 o nelle patologie indicate dalla Tabella E dello stesso decreto;
- stati patologici connessi a un’invalidità riconosciuta pari o maggiore al 67%.