Iscrizione nelle graduatorie provinciali per le supplenze anche per i docenti di ruolo

Quali sono i motivi che possono spingere dei docenti di ruolo a effettuare l’iscrizione alle graduatorie provinciali per le supplenze? Iniziamo col dire che in buona percentuale si tratta di insegnanti che sono stati assunti in posti lontani dalla propria residenza, che magari aspirano a trasferire il punteggio su un’altra classe di concorso o che ambiscono a svolgere un’esperienza diversa. Tutte le ragioni, comunque, sono ottimamente riassunte nell’articolo 36 del CCNL scuola del 29/11/2017.

Articolo 36 del Contratto Collettivo Nazionale Scuola

L’art. 36 del CCNL Scuola recita che: “Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 28, il corpo docente può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede”.

Per effetto di quanto indicato sopra i docenti di ruolo potranno iscriversi in prima e/o seconda fascia delle GPS e accettare le supplenze:

• in un differente ordine o grado d’istruzione;
• per un’altra classe di concorso;
• di durata non minore di un anno (alle date del 30 giugno o del 31 agosto);
• su posto di sostegno se chiamato dalla classe di concorso da cui non è immesso in ruolo;

Qualora il docente venga convocato per una supplenza, allora, nel periodo di congedo dal ruolo non potrà fruire dei vantaggi del contratto a tempo indeterminato come ferie, congedi e permessi, ma sarà assoggettato ai termini stabiliti dal contratto a tempo determinato.

Oltre a questo, alla fine del contratto annuale lo stesso insegnante non potrà avanzare richiesta di disoccupazione poiché continua ad essere un docente a tempo indeterminato. Se il contratto è fino al 30 giugno il docente dovrà fare rientro nella sede di titolarità a partire dalla data del 1°luglio.

Luca Parigi:

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