TfA Sostegno VII Ciclo, requisiti per esonero alla prova preselettiva

Ci sono alcuni requisiti che determinano l’esonero alla prova preselettiva del TfA Sostegno VII Ciclo. Le condizioni in questione sono di vario tipo e permettono di non cimentarsi nella prima delle tre prove per l’accesso alla procedura. In questi casi l’accesso alla prova scritta avviene direttamente. Ricordiamo che per quest’anno le prove d’ingresso si terranno nelle seguenti date: il 24 maggio per le scuole dell’infanzia, il 25 maggio per le scuole primarie, il 26 maggio per le scuole medie e il 27 maggio per le scuole superiori. Alla data di oggi, lunedì 9 maggio 2022, gli atenei sedi del ciclo hanno già promulgato i bandi per la presentazione della domanda.

Chi non svolge la prova preselettiva per il TfA Sostegno VII Ciclo

A non svolgere la prova preselettiva per il TfA Sostegno VII Ciclo sono i portatori di handicap, i residuati del VI Ciclo e chi ha già svolto 3 annualità di servizio nelle ultime 10.

Vediamo, punto per punto, i motivi di esonero dalla selezione che precede le prove scritte e orali.

  • Beneficiari della Legge 104/92. L’art. 20, comma 2-bis, della legge n. 104/92 sancisce che, nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle varie professioni, la persona affetta da invalidità uguale o maggiore all’80% non è tenuta a cimentarsi negli eventuali test preselettivi.
  • Residuati dal VI Ciclo. Non sono tenuti a sostenere il test di ingresso anche coloro che hanno superato la prova preselettiva del ciclo precedente, ma che a causa del Covid (stati di isolamento o quarantena) non hanno potuto sostenere le altre prove previste.
  • Tre anni di servizio negli ultimi dieci. È esonerato dalla prova preselettiva del Tfa Sostegno VII Ciclo anche chi ha già svolto tre annualità di servizio nell’ultimo decennio sullo specifico posto di sostegno. Il riferimento è l’art. 2, comma 8, del DL n. 22/2020, convertito in legge n. 41/2020.

Ovviamente, al di là dei casi appena indicati, la prova preselettiva non ha luogo nel caso in cui il numero degli aspiranti sia minore o uguale a quello dei posti messi a bando dall’Università sede della procedura.

A titolo esemplificativo, se un ateneo ha bandito 50 posti e gli aspiranti sono 45 non c’è nessuna ragione per procedere al test di ingresso.

Per fare un esempio ancor più concreto, quest’anno all’Università dell’Aquila la prova preselettiva non avrà luogo per le scuole dell’infanzia, le primarie e le secondarie di primo grado.

Vincenzo Schirripa: