Mobilità docenti 2026/27: requisiti per l’invio della domanda

Scopriamo subito i requisiti necessari per l’invio della domanda relativa alle azioni di Mobilità docenti 2026/27. Tale procedura può sicuramente interessare a chi desidera o a chi ha il bisogno di modificare sede di servizio, classe di concorso o tipologia di posto. A tale riguardo iniziamo col dire che il principale ostacolo per presentare domanda di mobilità è rappresentato dal vincolo di permanenza triennale nella scuola di titolarità, ottenuta in seguito a trasferimento o passaggio con preferenza analitica (specifica scuola), che obbliga l’insegnante nella scuola per i tre anni successivi.

Platea di docenti che possono presentare domanda di mobilità 2026/27

I docenti non vincolati possono partecipare alle manovre di mobilità a patto che rientrino in una di queste seguenti categorie:

  • Docenti titolari nella scuola (nella medesima classe di concorso e tipologia di posto) da oltre un triennio;
  • Docenti trasferiti nella scuola di titolarità da meno di un triennio, ma che sono stati soddisfatti su una preferenza sintetica (comune, distretto, provincia)
  • Docenti neo-immessi in ruolo dall’a.s. 2023/24 e precedenti. Il docente immesso in ruolo nel 2023/24 potrà inoltrare domanda per il prossimo anno scolastico in quanto quello in corso 2025/26 è per lui il terzo anno nella scuola in seguito all’assunzione (2023/24 – 2024/25 – 2025/26), per cui quest’anno 2025/26 potrà presentare domanda per l’anno scolastico 2026/27;
  • Docenti che, pur avendo il vincolo triennale, possono fruire della DEROGA in quanto beneficiari di una delle precedenze previste nell’articolo 13 del CCNI, alle condizioni presenti nell’articolo 2 del contratto;
  • Docenti soprannumerari o in esubero provinciale;
  • Docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti su una preferenza espressa

Ottenere la movimentazione richiesta attraverso l’accoglimento della richiesta su una preferenza analitica determinerà per l’insegnante il vincolo di permanenza di 3 anni nella scuola ottenuta.

Da ciò si desume facilmente che i “soddisfatti” non potranno partecipare alla mobilità per il triennio successivo, ad eccezione di talune deroghe fissate a livello contrattuale.

Luca Parigi: