Supplenze da GaE e GPS: sanzioni possibili per rinuncia o abbandono dell’incarico

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In questo articolo scopriamo le sanzioni possibili per chi rinuncia o abbandona le supplenze conferite dallo scorrimento di GaE e GPS. L’insegnante che rifiuta una supplenza oppure abbandona lo stato di servizio in essere, infatti, va incontro a delle attività sanzionatorie stabilite dalla relativa Ordinanza Ministeriale. Ricordiamo che per presentare domanda per le Graduatorie Provinciali di Supplenza 2024/26 è scattata la proroga al 24 giugno.

Sanzioni per rinuncia o abbandono di supplenze da GaE e GPS

A indicare le sanzioni previste per il rifiuto o l’abbandono di una supplenza conferita dalle Graduatorie ad Esaurimento e le Graduatorie Provinciali di Supplenze è l’dall’art. 14 dell’OM 88/2024.

Per la casistica in oggetto vengono messe in pratica le sanzioni di seguito:

  • La rinuncia alla supplenza o la mancata presa di servizio entro la data assegnata dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di ottenere supplenze al 31 agosto e al 30 giugno da GAE e GPS e, in caso di esaurimento o incapienza delle stesse,  dalle graduatorie di istituto, per ogni classe di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui il candidato abbia titolo, per l’anno scolastico in corso.
  • L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 30/06 e al 31/08, da GAE, GPS e graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per tutto il periodo di vigenza delle stesse graduatorie.

A questo punto è importante ricordare che ci sono altre due sanzioni possibili: una per mancata presentazione della domanda di partecipazione all’assegnazione delle supplenze e alla rinuncia per le sedi non indicate nella domanda.

Per quanto detto sopra è stabilito che:

  • Chi, in estate, non inoltra la domanda per partecipare all’assegnazione delle supplenze non potrà ottenere, per l’anno scolastico di riferimento, incarichi al 30 giugno e al 31 agosto da GaE e GPS per tutte le le graduatorie per le quali abbia titolo.
  • L’aspirante che non indichi nella domanda alcune sedi/classi di concorso/tipologie di posto, qualora al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto per le preferenze espresse, è considerato rinunciatario per quanto concerne le preferenze non espresse, con la conseguenza che, per l’anno scolastico di riferimento, non potrà ottenere supplenze dalle specifiche graduatorie per cui sia risultato in turno di nomina.

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Vincenzo Schirripa

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