Pensioni Scuola 2026, per i Dirigenti Scolastici invio domande entro il 28 febbraio

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Per le Pensioni Scuola 2026, i Dirigenti Scolastici possono procedere all’invio delle domande entro il 28 febbraio. Tramite la diffusione della circolare del 25 settembre 2025 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito gli step di attuazione del Decreto Ministeriale relativo alle cessazioni dal servizio con decorrenza a partire dal 1° settembre di quest’anno. I requisiti per chiedere la corresponsione del vitalizio sono indicati nella tabella ministeriale.

Pensioni Scuola 2026: termini e modalità per la presentazione delle domande

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di pensionamento da parte di docenti, educativo e lavoratori ATA è stato quello del 21 ottobre 2025.

Gli ultimi a richiedere di andare in pensione durante quest’ano saranno i dirigenti scolastici che potranno inviare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2026.

A tale riguardo, le domande di pensionamento e le eventuali revoche devono essere presentate con le seguenti modalità:

  • attraverso la landing page web POLIS – Istanze On Line, sul sito del MIM (per dirigenti scolastici, docenti – inclusi gli insegnanti di religione cattolica – personale educativo e ATA di ruolo);
  • il personale in servizio in Paesi esteri, invece, può presentare la domanda all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori del portale POLIS;
  • il personale delle Province di Trento, Bolzano e Valle d’Aosta presenta l’istanza alla sede scolastica di servizio o titolarità, che provvede a trasmetterla agli Uffici territoriali competenti.

Saranno attive 7 istanze:

La prima istanza riguarda le cessazioni ordinarie e comprende:

  • cessazione con riconoscimento dei requisiti anagrafici e contributivi maturati entro il 31 dicembre 2026 (pensione di vecchiaia e pensione anticipata ordinaria);
  • cessazione in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;
  • cessazione del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.

Le altre sei istanze riguardano invece:

  • Quota 100 (requisiti maturati entro la data del 31 dicembre 2021);
  • Quota 102 (requisiti maturati entro la data del 31 dicembre 2022);
  • Quota 103 (requisiti maturati entro la data del 31 dicembre 2023);
  • Pensione anticipata flessibile con requisiti maturati nel 2024;
  • Pensione anticipata flessibile con requisiti maturati nel 2025;
  • Opzione Donna (con requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021, 2022, 2023 o 2024).

In caso di presentazione di più domande, le istanze relative alle altre tipologie saranno considerate subordinate rispetto alla richiesta di pensione anticipata ordinaria.

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Vincenzo Schirripa

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