Aggiornamento Graduatorie ATA Terza Fascia 2024: inizio martedì 28 maggio

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L’aggiornamento delle Graduatorie ATA Terza Fascia 2024 avrà inizio martedì 28 maggio e terminerà il 28 giugno. Le relative domande potranno essere inviate presentando istanza telematica sulla piattaforma Polis Istanze Online. A tale riguardo le sigle sindacali sono state convocate al Ministero dell’Istruzione e del Merito oggi, lunedì maggio, alle 14.30, per la presentazione del predetto portale.

Requisiti di partecipazione all’Aggiornamento

A seguire i requisiti generali di cui devono disporre tutti colori che intendono partecipare alle operazioni di aggiornamento delle Graduatorie ATA Terza Fascia 2024.

a. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero:
i. cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 38, commi 1 e 3-bis, del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165; ii. titolarità di Carta Blu UE, ai sensi degli articoli 7 e 12 della Direttiva 2009/50/CE del Consiglio Europeo; iii. familiari di cittadini italiani, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 06/02/2007, n. 30;
b. età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 67 al 01/09/2024;
c. godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
d. posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale il candidato sia stato eventualmente chiamato;
e. per i cittadini di cui alla lettera a), sub. i., ii. e iii., avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 07/10/2013, n. 5274.

Chi non può partecipare

a. Gli esclusi dall’elettorato politico attivo;

b. I destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

c. I dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione;

d. I temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione;

e. Chi abbia riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una PA, ovvero che siano stati destinatari dei provvedimenti giudiziari indicati nell’art. 25-bis del D.P.R. 14/11/2002, n. 313;

f. I dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

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Vincenzo Schirripa

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