18 ore di permesso per personale ATA fisso e temporaneo

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18 ore di permesso per personale ATA fisso e temporaneo. Questa è la concessione indicata dall’articolo 33 del CCNL scuola/2018. Le indicazioni contenute nel contratto collettivo nazionale dispongono che i collaboratori scolastici possano assentarsi per un totale di diciotto ore annuali per effettuare visite specialistiche, terapie mediche, prestazioni ambulatoriali, analisi, indagini sanitarie ed esami diagnostici. I permessi in questione possono essere fruiti sia su base oraria che giornaliera.

Ore di permesso anche per i supplenti

Le ore di permesso per visite mediche e terapie specialistiche possono essere richieste anche dal personale a tempo determinato, ma in questo caso vengono riproporzionate.

Vediamo la distinzione tra fruizione oraria e giornaliera.

Fruizione oraria

Se i permessi sono fruiti in ore:

  • non sono compatibili con l’uso nella stessa giornata di altri tipi di permessi orari, previsti dal vigente CCNL, nonché con i riposi a compendio di maggiori prestazioni lavorative;
  • non sono assoggettati alla diminuzione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi dieci giorni.

Si tenga presente che la fruizione oraria di sei ore equivale per convenzione ad un’intera giornata lavorativa.

Fruizione giornaliera

Se i permessi sono fruiti per l’intera giornata:

  • l’assenza sul monte ore del dipendente del personale Ata viene conteggiata in base all’orario di lavoro che lo stesso avrebbe dovuto onorare nella giornata di assenza.
  • il trattamento economico accessorio del dipendente è sottoposto alla stessa decurtazione prevista dall’attuale legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.

Oltre a quanto indicato sopra resta sempre valido il ricorso al giorno di malattia e la possibilità per il dipendente di fruire anche di:

  • permessi brevi a recupero (art. 16 CCNL/2007);
  • permessi per ragioni familiari e personali;
  • riposi compensativi per svolgimento di lavoro straordinario.

Sopra la soglia delle 18 ore si applicano le condizioni applicate sullo stato di malattia.

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Vincenzo Schirripa

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