Graduatorie ATA 24 mesi: inserimento e aggiornamento della posizione

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Fino al 14 maggio 2021 è possibile fare l’inserimento ex novo o l’aggiornamento della propria posizione nelle cosiddette Graduatorie ATA 24 mesi (graduatoria permanente di prima fascia). Le domande devono essere inviate tramite la piattaforma Web Istanze On Line Polis nel ventaglio temporale compreso tra le ore 08:00 del 23 aprile fino alle ore 23:59 del 14 maggio 2021. Per poter accedere al predetto servizio online i candidati devono disporre di un’utenza valida per entrare nell’area riservata del Ministero dell’istruzione o, in alternativa, del Sistema di Identità Digitale SPID. A tale proposito va fatto un doveroso distinguo: tutti coloro che si sono registrati prima del 28 febbraio 2021 possono utilizzare le credenziali di login, mentre coloro che non si fossero registrati entro quella data possono accedere soltanto attraverso SPID.

A cosa servono le Graduatorie ATA 24 mesi

Le Graduatorie ATA 24 mesi servono per le immissioni in ruolo e per le supplenze al 31 agosto o al 30 giugno.

Vengono rinnovate, ovvero aggiornate, con cadenza annuale.

Requisiti di ammissione

Per avere diritto ad accedere a questa graduatoria di prima fascia ATA è necessario aver maturato 24 mesi di servizio, ovvero almeno 23 mesi e 16 giorni anche non di seguito.

È necessario essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato in una scuola statale nella stessa provincia e nello stesso profilo professionale in cui si concorre.

Indicazione dei titoli per le Graduatorie ATA 24 mesi

A chi deve inserirsi o aggiornare la propria posizione nelle Graduatorie ATA 24 mesi il Ministero dell’Istruzione rammenta che ogni titolo deve essere dichiarato nell’apposita sezione così come segue:

  • Riserve: sezione Titoli di riserva
  • Preferenze: sezione Titoli di preferenza
  • Precedenze: sezione Modello H: Attribuzione priorità

Nel modulo di domanda è presente una sezione chiamata “Modello H: Attribuzione priorità” per coloro che intendono fruire dei benefici dell’articolo 21 e dell’articolo 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992.

Tutti coloro che fanno aggiornamento della propria posizione devono ribadire le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva, i titoli di preferenza di cui all’art. 5, comma 4, nn. 13), 14), 15), 18) e 19) del DPR 9 maggio 1994, n. 487 e le dichiarazioni riguardanti l’attribuzione prioritaria nella scelta della sede. In caso contrario il sistema elaborerà la posizione intendendo i titoli non più posseduti.

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Vincenzo Schirripa

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