Tra le deroghe al vincolo quinquennale figurano i casi di esubero e soprannumero nonché le condizioni previste dalla legge 104. In particolar modo, l’art.399 del TU della Scuola pone in deroga le situazioni di soprannumerarietà e i casi contemplati dall’art. 33, commi 3 e 6, della legge n.104/92. In quest’ultimo caso lo stato di disabilità deve essere occorso dopo la data di partecipazione alla prova concorsuale che ha originato il reclutamento o all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. La possibilità di aderire alla mobilità può essere fruita da insegnanti disabili o da coloro che devono assistere un familiare con disabilità.
Vincolo quinquennale: cos’è e chi interessa
Il vincolo quinquennale di permanenza in un medesimo istituto scolastico è stato istituito soprattutto per cercare di garantire la cosiddetta continuità didattica, ma è lampante che stia causando uno scontento generalizzato tra gli insegnanti.
Questa sorta di limitazione temporale alla mobilità coinvolge tutti i docenti neo-immessi dalla data del 1° settembre 2020, qualunque sia stata la procedura usata per il loro reclutamento e a prescindere dall’ordine o grado di istruzione di assunzione.
In altri termini, il blocco agli spostamenti interessa tutti gli insegnanti docenti immessi in ruolo dal 1° settembre dello scorso anno attraverso canali quali graduatorie di reclutamento, graduatorie ad esaurimento, ed esiti dei concorsi 2016 e 2018 Infanzia, Primaria e Secondaria.
In questo periodo gli uffici scolastici si stanno cimentando nella valutazione delle domande di Mobilità 2021; a tale proposito i sistemi informatici sono stati settati per rilevare sia chi non ha il titolo per presentare la domanda di trasferimento, sia coloro che invece hanno diritto a fruire delle due deroghe di esubero e legge 104.