In data 8 marzo l’Inps ha diffuso la circolare contenente le indicazioni per richiedere la pensione Quota 102. A tale riguardo, la Legge di Bilancio 2022 stabilisce che questa forma di vitalizio possa essere fruita da chi raggiunge, entro il 31 dicembre 2022, un’età anagrafica di almeno 64 anni e un ammontare di contributi di 38 anni. Scopriamo altre specifiche in merito alla decorrenza.
Decorrenza della Pensione Quota 102
Per tutti coloro che dispongono dei requisiti descritti nel prologo, ovvero 64 anni anagrafici e 38 contributivi entro la fine del 2022, la pensione Quota 102 decorre con le seguenti modalità:
- 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle PA e i lavoratori autonomi. La decorrenza del pensionamento non può essere precedente al 1° maggio 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, ovvero, alla data del 2 aprile 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO.
- 6 mesi dalla maturazione dei requisiti, per i dipendenti delle PA, di cui all’art. 1, comma 2, del DL 30 marzo 2001, n. 165. Pertanto, la decorrenza della pensione non può essere precedente alla data del 2 luglio 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO, ovvero al 1° agosto 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.
Per il trattamento pensionistico dei lavoratori Scuola e AFAM restano in essere le disposizioni di cui all’art. 59, comma 9, della legge n. 449/1997, ovvero: “Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno”.