Assegnazione provvisoria: massimo di 15 preferenze per secondaria e 20 per infanzia e primaria

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Per non invalidare l’istanza, al momento di indicare le preferenze territoriali in sede di domanda di assegnazione provvisoria è necessario osservare le regole stabilite nel CCNI. Alcune preferenze, infatti, sono ammesse, mentre altre non sono consentite. In particolare si possono indicare preferenze analitiche e sintetiche per un totale di 15 istituti scolastici per la scuola Secondaria di I e II grado e 20 preferenze per la scuola dell’Infanzia e Primaria

Preferenze analitiche e sintetiche

Che differenze c’è tra preferenze analitiche e sintetiche in sede di domanda di assegnazione provvisoria?

Le preferenze analitiche riguardano le indicazioni espresse su scuole specifiche che l’insegnante può scegliere nell’ambito della provincia di ricongiungimento, fatta esclusione per quelle situate nel tessuto comunale di titolarità.

Le preferenze sintetiche, invece, possono essere su comune, distretto o provincia. Nella preferenza sintetica la libertà di scelta è su un’unica provincia nella quale possono essere chiesti tutti i comuni ad eccezione di quello di titolarità.

La preferenza sintetica quindi può essere indicata per una domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale in quanto nella medesima istanza provinciale questo tipo di preferenza includerebbe anche il comune di titolarità.

Oltre a quanto indicato finora, non è possibile indicare preferenze per scuole e comuni ubicati in 2 province differenti. Le scelte devono cadere in una sola provincia, corrispondente a quella di ricongiungimento familiare che poi rappresenta il motivo principale cui viene chiesta l’assegnazione provvisoria.

Per le realtà comunali italiane che sono divise in più distretti è possibile indicare la preferenza per il distretto sub-comunale di ricongiungimento, nel contesto del comune di titolarità, solo ai docenti beneficiari di una delle precedenze previste nell’articolo 8 del contratto, come indicato al comma 1 art.7:

“L’assegnazione provvisoria non può essere richiesta all’interno del comune di titolarità, salvo nei casi di comuni con più distretti sub-comunali da coloro che si avvalgono di una delle precedenze secondo il successivo articolo 8 del presente contratto”

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Luca Parigi

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