Per il personale Ata la mobilità interprovinciale diventa possibile dall’anno successivo a quello di assunzione a tempo indeterminato. Non sono quindi previsti dei blocchi annuali di permanenza nella provincia dove è avvenuta l’assunzione e il lavoratore dopo il primo anno può presentare subito domanda per chiedere l’assegnazione alla sede preferita. Tale disposizione riguarda i collaboratori scolastici e qualunque altro profilo operante nel personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
Permanenza quinquennale solo per il corpo Docente
Per il triennio comprendente gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, l’ultimo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo riguardante la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. non prevede che i lavoratori debbano sottostare a obblighi di permanenza nella provincia nella quale sono stati assunti a tempo indeterminato.
Quale conseguenza di quanto appena detto, collaboratori scolastici e altri profili che rientrano nel personale ATA assunto in ruolo possono presentare in qualunque istante domanda di mobilità interprovinciale.
Almeno fino all’anno in corso, per richiedere la mobilità era necessario accedere alla piattaforma MIUR POLIS attraverso le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), oppure essere già abilitato alla fruizione del servizio.
Le varie tipologie di mobilità
A questo punto specifichiamo le varie tipologie di mobilità che possono riguardare il trasferimento di un lavoratore del personale ATA.
- Comunale: trasferimento tra due scuole ubicate nello stesso comune
- Provinciale: trasferimento tra scuole di comuni diversi ubicati nella stessa provincia
- Interprovinciale: trasferimento tra scuole ubicate in province diverse
- Professionale: passaggio di ruolo
Come specificato dalla legge 159 del 20/12/2020, l’obbligo di permanenza per 5 anni nella sede di assunzione a tempo indeterminato riguarda solo gli insegnanti che sono stati assunti a partire dal 1° settembre 2020.