Assegnazioni Provvisorie 2023, casi e precedenze per chiederle nel comune di titolarità

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Nel CCNI 2019/22 è stabilito che “l’assegnazione provvisoria non può essere richiesta all’interno del comune di titolarità, salvo nei casi di comuni con più distretti sub-comunali da coloro che si avvalgono di una delle precedenze secondo il successivo articolo 8 del presente contratto.” Per sommi capi, quindi, la richiesta di assegnazione provvisoria non può essere avanzata per lo stesso comune in cui si è titolari, anche se il CCNI offre alcune eccezioni per le quali ciò possa accadere.

Conditio sine qua non per richiedere l’assegnazione provvisoria nel comune di titolarità

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per lo stesso comune di titolarità qualora siano in essere queste due condizioni:

  • il comune oggetto della richiesta deve essere suddiviso in distretti sub-comunali
  • l’insegnante che avanza la richiesta deve fruire di una delle precedenze indicate dal CCNI.

In mancanza di una sola delle due condizioni appena elencate la domanda non può essere effettuata.

Per quanto concerne le precedenze nominate nella seconda condizione di cui sopra, esse sono le seguenti:

1. Disabilità e gravi motivi di salute (non vedenti; emodializzati)
2, Personale trasferito d’ufficio negli ultimi 8 anni che richiede il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità
3. Personale con disabilità o che necessita di particolari cure continuative
4. Assistenza a soggetti con disabilità e lavoratrici madri
5. Personale a qualsiasi titolo cessato dal collocamento fuori ruolo
6. Personale coniuge di militare o di categoria equiparata
7. Personale che riveste cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
8. Personale che riprende servizio alla fine dell’aspettativa sindacale di cui al CCNQ sottoscritto il 4 dicembre 2017

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Luca Parigi

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