Per il prossimo Esame di Maturità 2024 è fissato al 12 aprile il termine ultimo di invio delle domande dei commissari esterni. L’istanza va presentata attraverso la compilazione e il successivo invio del modello ES-1, valido anche per il ruolo di presidente di commissione. A tale proposito, la nota n. 12423 del 26/03/2024 discrimina tra coloro che devono inoltrare domanda chi non ne ha l’obbligo. Quest’ultima precisazione è utile per capire quali supplenti devono farla e quali no.
Commissari Esterni Maturità 2024: i supplenti devono fare domanda oppure no?
Nel caso di docenti supplenti, se la supplenza è di lunga durata, ovvero fino al 31 agosto o al 30 giugno, un docente è obbligato a presentare domanda.
Se invece la supplenza è più breve, magari ottenuta con l’invio di una MAD, non è in essere l’obbligo di presentare domanda.
Rifacendoci alla nota del 26 marzo di cui abbiamo parlato nel prologo, ai sensi dell’art. 6, co. 2, lettere a), b), c), e cc. 5 e 6, del Decreto Ministeriale n. 183 del 2019, sono tenuti alla presentazione dell’istanza di nomina di commissario esterno:
- i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (compresi i docenti assegnati sui posti del potenziamento di organico), in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico:
– che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio;
– che, pur non insegnando tali discipline, insegnano discipline che rientrano nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni; - i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in servizio in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico:
– che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio;
– che insegnano discipline riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento o di idoneità di cui alla legge n. 124 del 1999 o, da ultimo, di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli.
Qualora sussistano i requisiti, il personale scolastico rientrante nelle tipologie che possono ambire alla nomina nel ruolo di commissario esterno può anche chiedere la nomina nel ruolo di presidente di commissione.