Permessi brevi retribuiti scuola: erogazione e modalità di fruizione

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In materia di permessi brevi retribuiti per la scuola l’art. 16 del CCNL sancisce che per specifiche esigenze di carattere personale il dipendente può fruire di licenze che permettono di assentarsi dal luogo di lavoro per un breve periodo di tempo. Scendendo nei dettagli, al dipendente sono attribuiti, per proprie necessità e su richiesta, permessi di durata non superiore alla metà dell’orario quotidiano di servizio e, comunque, per il corpo degli insegnanti fino ad un tempo massimo di due ore.

Disposizioni sulla richiesta di permessi brevi retribuiti per la scuola

L’erogazione di permessi brevi retribuiti per i dipendenti dell’apparato scolastico è regolamentato dall’art. 16 del contratto scuola.

In particolare, l’articolo del contratto collettivo nazionale dispone quanto segue.

I permessi brevi possono essere richiesti da tutto il personale della scuola ovvero insegnanti, educatori ed ATA, assunti con contratti a tempo indeterminato, determinato o in regime di part time.

Per il personale A.T.A. i permessi fruiti non possono superare 36 ore nel corso dell’anno scolastico; per il personale dei docenti il limite corrisponde al rispettivo orario di insegnamento settimanale.

Nell’arco di due mesi dalla fruizione del servizio il dipendente scolastico è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più volte in base alle esigenze di servizio e alle possibili necessità dell’istituto. Di fatto, il recupero potrebbe consistere in supplenze o in iniziative didattiche da prestare prevalentemente nella classe dove opera con regolare servizio.

Nei casi in cui si verifichi l’impossibilità di effettuare temporalmente il recupero, l’Amministrazione si riserverà di trattenere una somma equivalente alla retribuzione che sarebbe dovuta spettare al dipendente per il computo di ore non recuperate.

Per il corpo degli insegnanti l’attribuzione dei permessi è possibile previa verifica di sostituzione con personale in servizio. In altre parole, come facilmente immaginabile, un docente può fruire del servizio a condizione che venga trovato un supplente in grado di fare lezione al suo posto.

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Luca Parigi

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