Gite scolastiche, la responsabilità degli insegnanti non è totale

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Nelle gite scolastiche la responsabilità degli insegnanti non è totale. A stabilirlo è la sentenza 29946 della Cassazione che ha respinto il ricorso presentato dai genitori di una ragazza di 14 anni. In particolare, il padre e la madre chiedevano un risarcimento alla scuola perché la giovane si era procurata un trauma cranico cadendo da un lettino del Pronto Soccorso, sopra al quale era stata sistemata in attesa di un’indagine neurologica.

La responsabilità dei docenti in gita scolastica è limitata

Non è umanamente possibile che nel corso di una gita scolastica un docente possa tenere sott’occhio gli studenti in ogni singolo istante.

Oltre che una constatazione oggettiva, ora la conferma arriva anche dalla Cassazione che ha respinto il ricorso presentato da una coppia di genitori che avevano incolpato una professoressa perché, secondo loro, non aveva vigilato la loro figlia in sede di cure al Pronto Soccorso.

Scendendo nei dettagli, la docente non era stata messa al corrente del rischio di crisi epilettiche per il semplice fatto che la ragazza non ne aveva mai sofferto in passato. Dopo la diagnosi avvenuta al Pronto Soccorso, in seguito a uno stato di agitazione, la ragazza era stata sistemata in una lettiga dalla quale era caduta procurandosi il trauma cranico.

I genitori, quindi, avevano avanzato il reclamo per una potenziale questione di omessa vigilanza da parte dell’insegnante, ma la Corte di Cassazione ha rigettato il reclamo sostenendo che la professoressa non aveva la facoltà e la responsabilità di constatare il buon operato di medici e paramedici.

Tra l’altro, come tutti noi abbiamo avuto modo di constatare almeno una volta, in un Pronto Soccorso italiano ai familiari, agli amici, o comunque a tutti coloro che accompagnano in loco una persona che sta poco bene, gli infermieri chiedono gentilmente di aspettare in sala d’attesa fino ad una loro chiamata.

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Luca Parigi

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