Supplenze brevi, chiarimenti sull’ordinanza ministeriale del 10 luglio

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Dopo aver ricevuto dubbi e quesiti riguardo all’interpretazione e alla pratica applicazione di
alcune indicazioni previste dall’ordinanza ministeriale n.60 del 10 luglio 2020, il Ministero dell’Istruzione ha ritenuto necessario effettuare alcuni chiarimenti sulle predette disposizioni. L’ordinanza in questione disciplina le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 03/05/1999, n.124 e di conferimento delle conseguenti supplenze brevi per il personale docente ed educativo.

Chiarimenti sull’ordinanza ministeriale sulle supplenze brevi

L’articolo 2, comma 4, recita: “In subordine alle operazioni di cui ai commi precedenti, si
provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie:

a) Supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune
o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano
presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;

b) Supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e
posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili,
resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di
insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;

c) Supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.

Per determinare una corretta applicazione delle procedure, si intende ulteriormente evidenziare quanto riportato nell’articolo 14, comma 2, della citata ordinanza ministeriale e più precisamente: “Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettere a) e b).”.

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Luca Parigi

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