Didattica Digitale Integrata, vietata la registrazione video della lezione

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È vietata la registrazione video della lezione di didattica digitale integrata. Questo è quanto dispone il Ministero dell’Istruzione in materia di protezione della privacy. La disposizione è contenuta nell’aggiornamento della sezione della domande frequenti sul rientro in classe con un approfondimento curato direttamente dal Garante per la protezione dei dati personali.

Vietata la registrazione video delle lezioni di didattica a distanza

Leggiamo le indicazioni riguardo al divieto di poter registrare i video delle lezioni di didattica a distanza.

“Nell’ambito della DID il docente può mettere a disposizione degli studenti, anche per attraverso apposite piattaforme utilizzate a tali fini, materiali didattici consistenti anche in proprie video lezioni, su determinati argomenti, per effettuare la consultazione e i necessari approfondimenti da parte degli studenti”.

“Diversamente non è invece ammessa la video registrazione della lezione a distanza in cui si manifestano le dinamiche di classe. Ciò in quanto l’utilizzo delle piattaforme deve essere funzionale a ricreare lo “spazio virtuale” in cui si esplica la relazione e l’interazione tra il docente e gli studenti, non diversamente da quanto accade nelle lezioni in presenza (cfr. Frequently Asked Questions del Garante “Scuola e privacy” in www.gpdp.it; vedi anche la sezione dedicata a “L’utilizzo degli strumenti e la tutela dei dati” delle richiamate “Linee guida in materia di didattica digitale integrata e tutela della privacy: indicazioni generali”)”.

“Si raccomanda, inoltre, l’adozione di accorgimenti allo scopo di minimizzare i rischi derivanti da un uso improprio o dalla perdita di controllo dei materiali e delle videolezioni resi disponibili dagli insegnanti sulla piattaforma, con possibile pregiudizio della protezione dei dati e di altri diritti (ad esempio il diritto d’autore)“.

“In particolare, è opportuno regolamentare la funzionalità di registrazione audio-video e di possibilità di download dei relativi documenti e fornire specifiche istruzioni ai soggetti autorizzati all’accesso (alunni, docenti, altro personale scolastico) per evitare che i materiali vengano diffusi impropriamente (ad esempio tramite la loro pubblicazione su blog o su social network, nei casi in cui siano accessibili sia da soggetti determinati che da chiunque)”.

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Luca Parigi

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