Assegnazioni provvisorie 2021: possibili date per docenti e ATA

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Per le assegnazioni provvisorie 2021 ci sono dei range di date. Per i docenti le operazioni dovrebbero svolgersi dal 15 giugno al 5 giugno, mentre per i lavoratori del personale ATA dal 28 giugno al 12 luglio. Sia l’assegnazione provvisoria che il meccanismo di utilizzazione sono dei movimenti di durata annuale che hanno validità per l’anno scolastico venturo (1 settembre-31 agosto). Per mezzo di queste procedure di trasferimento, alcuni insegnanti e alcuni dipendenti del personale ausiliario, tecnico e amministrativo vengono assegnati a delle scuole diverse da quella di titolarità per un anno. Per poterne fruire, comunque, è necessario soddisfare alcune condizioni.

Assegnazioni provvisorie 2021: requisiti per la fruizione

A poter chiedere di essere presi in considerazione per le assegnazioni provvisorie 2021 sono tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato, di ogni ordine e grado di istruzione, in possesso di una delle condizioni fissate nel CCNI.

L’art.7 del contratto, al comma 1, stabilisce che l’insegnante che avanza istanza per un’assegnazione provvisoria è in diritto di farlo per una delle seguenti ragioni.

  • Ricongiungimento ai figli o ad affidati minorenni con provvedimento giudiziario
  • Ricongiungimento al coniuge o al convivente, compresi parenti, familiari o affini, purché una certificazione anagrafica avalli la stabilità della convivenza
  • Ricongiungimento al genitore
  • Gravi motivi di salute del richiedente dietro presentazione di certificazione medica

Categorie di docenti esclusi dall’assegnazione provvisoria

I docenti che sono stati immessi in ruolo durante l’anno scolastico 2020/21 non possono avanzare richiesta di assegnazione provvisoria.

Questa categoria di insegnanti, quindi, è tanto soggetta al vincolo quinquennale, per eventuali trasferimenti geografici e professionali, quanto al blocco per la mobilità annuale.

A seguire il testo del comma 17-octies dell’art. 1 del D.L. n. 126/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 159/2019 che fissa gli impedimenti ai movimenti: “A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero […]”

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Vincenzo Schirripa

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