In tema di mobilità vige il vincolo triennale per i docenti assunti nel 2021/2022 e dal 1 settembre 2020. La permanenza obbligatoria nello stessa scuola per le categorie di insegnanti appena indicati è quindi di 3 anni. Lo stesso lasso di tempo vale anche per le assegnazioni provvisorie. Il vincolo è applicato indistintamente a tutti i docenti indipendentemente dalle graduatorie e dalle procedure di immissione in ruolo.
Vincolo triennale disciplinato dal Decreto Sostegni-Bis
Il decreto sostegni-bis pubblicato in Gazzetta Ufficiale prevede che il vincolo da quinquennale assuma valenza temporale triennale, come indicato nell’art. 58, comma 2 – lettera f):
f) al comma 3 dell’articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: “cinque anni scolastici” sono sostituite dalle parole: “tre anni scolastici” e al comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: “quattro anni” sono sostituite dalle parole: “due anni”.
Dalla permanenza obbligatoria nello stesso istituto scolastico sono esclusi i casi di docenti in esubero e fruitori di legge 104/92. Un’altra deroga riguarda poi le assegnazioni provvisorie dell’a.s. 2021/22, aperte gli insegnanti genitori di figli minori di 3 anni e coniugi conviventi del personale militare.
In questi ultimi casi i riferimenti legislativi sono i seguenti:
- art. 42-bis decreto legislativo 26/03/2001, n.151
- art. 17, della legge 28/07/1999, n. 266 e 2, della legge 29/03/2001, n.86