Nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2023 avente come titolo “Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza”. Andiamo a scoprire cosa definisce il documento in questione per quanto concerne i percorsi abilitanti dei docenti.
Organizzazione e costi dei percorsi abilitanti docenti
Il percorsi di formazione iniziale per gli insegnanti possono essere erogati da Centri multidisciplinari individuati da Università e AFAM, anche in forma sinergica, tramite la sottoscrizione di un protocollo d’intesa con l’indicazione dell’istituzione capofila.
L’accreditamento iniziale e periodico dei percorsi è in capo al MIM sentito il parere dell’ANVUR. La predetta ANVUR avrebbe dovuto pubblicare, entro il 15 settembre 2023, le Linee Guida per la valutazione dei requisiti dei percorsi.
I costi sono di 2.500 euro per i corsi da 60 CFU/CFA e di 2.000 euro per i corsi da 30 CFU/CFA. Le prove finali avranno un costo di 150 euro.
Tipi di corsi
Corsi abilitanti da 60 CFU
Il titolo di accesso a questa tipologia di corso è quello che permette di svolgere la docenza di una disciplina in una classe di concorso.
Possono avere anche accesso coloro che sono iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei medesimi titoli. Per gli iscritti ai percorsi di studio per l’ottenimento della laurea magistrale a ciclo unico l’accesso è subordinato all’acquisizione di 180 CFU.
La norma vigente prevede per i primi 3 cicli dei percorsi abilitanti una riserva di posti pari al 45% per il primo ciclo e pari al 35% per il secondo e terzo ciclo per le seguenti categorie:
- Chi svolto servizio presso le scuole statali o paritarie per almeno 3 anni nei 5 precedenti, di cui almeno uno nella specifica cdc.
- Chi ha sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del DL 73/21.
- i titolari di contratti di insegnamento nel contesto di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni (per questi ultimi la riserva è pari al 5%).
Per le annualità 2023/2024 e 2024/2025 i percorsi potranno essere svolti, escluso le attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche sincrone, in misura non maggiore al 50% del totale.
È prevista l’acquisizione di almeno 10 CFU/CFA di area pedagogica e 20 crediti tra tirocinio diretto e indiretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio diretto, l’impegno in presenza nelle classi è pari a un minimo di 12 ore.
La prova finale consisterà in una prova scritta e nella simulazione di una lezione.
Il riconoscimento dei 24 CFU/CFA conseguiti entro la data del 31 ottobre 2022 sarà valido fermo restando l’obbligo di conseguire almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto.
Per gli ITP fino al 31 dicembre 2024 i diplomi che danno accesso alle classi di concorso per Insegnanti tecnico pratici restano validi ai fini della partecipazione ai concorsi e ai fini dell’accesso ai corsi abilitanti.
Percorsi abilitanti da 30 CFU online per abilitati su altro grado/classe di concorso o specializzati sostegno
Questi percorsi sono rivolti a insegnanti già in possesso di abilitazione su altra cdc o altro grado di istruzione o di specializzazione su sostegno.
La corsistica potrà essere attivata attraverso modalità telematiche sincrone, esclusivamente presso i Centri che organizzano percorsi accreditati per la formazione abilitante.
La prova scritta consiste di una progettazione didattica innovativa riguardante la disciplina della classe di concorso.
Percorsi formativi abilitanti da 30 CFU
Sono rivolti agli insegnanti che abbiano maturato tre anni di servizio negli ultimi cinque presso le scuole statali o paritarie, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso e a chi ha sostenuto la prova concorsuale del concorso “straordinario bis” (di cui all’art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106).
Percorsi formativi transitori da 30 CFU per i neo-laureati
Sono richiesti per accedere ai concorsi banditi fino alla fine del 2024 agli aspiranti che non hanno acquisito i 24 CFU/CFA entro il 31 ottobre 2022.
Laddove si risulti vincitori di concorso sono previsti ulteriori percorsi pari a 30 CFU/CFA da integrare dopo il concorso.
Nel contesto di questa modalità formativa è prevista l’acquisizione di competenze pedagogiche, didattiche e metodologiche e lo svolgimento di attività di tirocinio diretto.
Percorsi formativi da 30 o 36 CFU/CFA per i vincitori di concorso che hanno partecipato senza essere già abilitati
Questi corsi saranno attivati per coloro che partecipano ai prossimi concorsi senza abilitazione.
Sono così articolati:
- 30 CFU per coloro che partecipano con il titolo di accesso più 3 anni di servizio negli ultimi 5 nella scuola statale, di cui uno sulla classe di concorso specifica;.
- 30 CFU per coloro che partecipano al concorso avendo conseguito 30 CFU/CFA di cui al punto 4;
- 36 CFU per coloro che partecipano con il titolo di accesso + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022.
La prova finale è costituita da una prova scritta e una prova orale.